Art. 7

Comunicazioni

In vigore dal 8 dic 2008
Comunicazioni 1.   Ciascuno Stato membro effettua una valutazione delle minacce in relazione ai sottosettori di infrastrutture critiche europee entro un anno dalla designazione dell’infrastruttura critica ubicata nel suo territorio come ECI nell’ambito di tali sottosettori. 2.   Ciascuno Stato membro comunica sinteticamente ogni due anni alla Commissione i dati generali sui tipi di rischi, minacce e vulnerabilità riscontrati per settore di ECI che conti una ECI designata ai sensi dell’ e ubicata nel suo territorio. La Commissione può predisporre un modello comune per tali comunicazioni, in cooperazione con gli Stati membri. Ciascuna comunicazione è classificata al livello ritenuto necessario dallo Stato membro d’origine. 3.   In base alle comunicazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione e gli Stati membri valutano su base settoriale l’eventualità di ulteriori misure di protezione a livello della Comunità per le ECI. Tale processo è effettuato congiuntamente al riesame della presente direttiva di cui all’. 4.   La Commissione può elaborare, in cooperazione con gli Stati membri, linee guida metodologiche comuni per la valutazione dei rischi in relazione alle ECI. L’uso di tali linee guida è facoltativo per gli Stati membri.
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