Art. 4

Designazione delle ECI

In vigore dal 8 dic 2008
Designazione delle ECI 1.   Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri che possono essere interessati in modo significativo da una potenziale ECI qual è l’infrastruttura in questione e le ragioni per designarla come potenziale ECI. 2.   Ciascuno Stato membro nel cui territorio è ubicata una potenziale ECI avvia discussioni bilaterali e/o multilaterali con gli altri Stati membri che possono essere interessati in modo significativo dalla potenziale ECI. La Commissione può partecipare alle discussioni ma non ha accesso alle informazioni particolareggiate che permetterebbero di individuare inequivocabilmente una particolare infrastruttura. Uno Stato membro che abbia motivo di ritenere di essere interessato in modo significativo dalla potenziale ECI, ma non sia ancora stato individuato come tale dallo Stato membro nel cui territorio è ubicata la potenziale ECI, può informare la Commissione del suo desiderio di avviare discussioni bilaterali e/o multilaterali sulla questione. La Commissione comunica senza indugio tale desiderio allo Stato membro nel cui territorio è ubicata la potenziale ECI e si adopera per facilitare l’accordo tra le parti. 3.   Lo Stato membro nel cui territorio è ubicata una potenziale ECI designa quest’ultima come tale in base a un accordo tra lo Stato membro stesso e gli Stati membri che possono essere interessati in modo significativo. È necessario il consenso dello Stato membro nel cui territorio è ubicata l’infrastruttura che deve essere designata come ECI. 4.   Lo Stato membro nel cui territorio è ubicata una ECI designata come tale comunica annualmente alla Commissione il numero per settore delle ECI così designate e il numero di Stati membri che dipendono da ciascuna di queste ECI. Solo gli Stati membri che possono essere interessati in modo significativo da una ECI possono conoscerne la sua identità. 5.   Lo Stato membro nel cui territorio è ubicata l’ECI informa il proprietario/l’operatore dell’infrastruttura della sua designazione come ECI. Le informazioni relative alla designazione di un’infrastruttura come ECI sono classificate ad un livello appropriato. 6.   Il processo di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee a norma dell’ e del presente articolo è completato entro in 12 gennaio 2011 e periodicamente riesaminato.
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