Art. 3

Individuazione delle ECI

In vigore dal 8 dic 2008
Individuazione delle ECI 1.   Ciascuno Stato membro individua, secondo la procedura di cui all’allegato III, potenziali ECI che soddisfano i criteri sia settoriali sia intersettoriali e rispondono alle definizioni di cui all’, lettere a) e b). La Commissione può assistere gli Stati membri, su loro richiesta, nell’individuare potenziali ECI. La Commissione può richiamare l’attenzione dei pertinenti Stati membri sull’esistenza di potenziali infrastrutture critiche che possono essere considerate conformi ai requisiti di designazione quali ECI. Gli Stati membri e la Commissione proseguono con continuità nel processo di individuazione di potenziali ECI. 2.   I criteri intersettoriali di cui al paragrafo 1 comprendono: a) il criterio del numero di vittime (valutato in termini di numero potenziale di morti e feriti); b) il criterio delle conseguenze economiche (valutate in termini di entità delle perdite economiche e/o del deterioramento di prodotti o servizi, comprese le potenziali conseguenze ambientali); c) il criterio delle conseguenze per i cittadini (valutate in termini di impatto sulla fiducia dei cittadini, sofferenze fisiche e perturbazione della vita quotidiana, compresa la perdita di servizi essenziali). Le soglie dei criteri intersettoriali sono basate sulla gravità delle conseguenze del danneggiamento o della distruzione di una determinata infrastruttura. Le soglie esatte applicabili ai criteri intersettoriali sono determinate caso per caso dagli Stati membri interessati da una determinata infrastruttura critica. Ciascuno Stato membro informa annualmente la Commissione del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono tenute discussioni riguardanti le soglie dei criteri intersettoriali. I criteri settoriali tengono conto delle caratteristiche dei singoli settori delle ECI. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora linee guida per l’applicazione dei criteri intersettoriali e settoriali e fissa soglie approssimative da utilizzare per l’individuazione delle ECI. I criteri sono classificati. L’uso di tali linee guida è facoltativo per gli Stati membri. 3.   I settori da prendere in considerazione ai fini dell’attuazione della presente direttiva sono i settori dell’energia e dei trasporti. I sottosettori sono indicati nell’allegato I. Se ritenuto opportuno e congiuntamente al riesame della presente direttiva di cui all’, possono essere individuati ulteriori settori da prendere in considerazione ai fini dell’attuazione della presente direttiva. In tale contesto occorre dare priorità al settore delle ICT.
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