Art. 41

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 19 nov 2008
Abrogazione e disposizioni transitorie Le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto dal 12 dicembre 2010. Tuttavia, dal 12 dicembre 2008 si applicano le seguenti disposizioni: a) l’, paragrafo 4 della direttiva 75/439/CEE è sostituito dal seguente: «4.   Il metodo di riferimento per la misurazione del contenuto di PCB/PCT degli oli usati è fissato dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (*1). (*1)   GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»;" b) la direttiva 91/689/CEE è così modificata: i) l’, paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Ai fini della presente direttiva, si intendono per “rifiuti pericolosi”: — rifiuti classificati come pericolosi figuranti nell’elenco stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (*2) sulla base degli allegati I e II della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell’allegato III. L’elenco tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione. L’elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (*3); — qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell’allegato III. Tali casi sono notificati alla Commissione e riesaminati ai fini dell’adeguamento dell’elenco. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE. (*2)   GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3." (*3)   GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.»;" ii) l’ è sostituito dal seguente: « Le misure necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico e per rivedere l’elenco dei rifiuti di cui all’, paragrafo 4, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.»; c) la direttiva 2006/12/CE è modificata come segue: i) l’, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si applica la decisione 2000/532/CE della Commissione (*4) che riporta l’elenco dei rifiuti che rientrano nella categorie elencate nell’allegato I. L’elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. (*4)   GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.»;" ii) l’ è sostituito dal seguente: « Le misure necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4.»; iii) l’, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.». I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.
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