Art. 38

Interpretazione e adeguamento al progresso tecnico

In vigore dal 19 nov 2008
Interpretazione e adeguamento al progresso tecnico 1.   La Commissione può elaborare orientamenti per l’interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento. Se necessario, l’applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II, codice R1, è specificata. È possibile considerare le condizioni climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento nella misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, quarto comma, del trattato e dei territori di cui all’ dell’atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 2.   Gli allegati possono essere modificati per tener conto del progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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