Art. 37

Relazioni e riesame

In vigore dal 19 nov 2008
Relazioni e riesame 1.   Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente direttiva inviando una relazione settoriale in formato elettronico. Tale relazione contiene anche informazioni sulla gestione degli oli usati e sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti e, se del caso, informazioni sulle misure previste dall’ sulla responsabilità estesa del produttore. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’ della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (27). La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del triennio considerato. 2.   La Commissione invia il questionario o lo schema agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla relazione settoriale. 3.   Entro nove mesi dalla data di ricevimento delle relazioni settoriali degli Stati membri in conformità del paragrafo 1, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione della presente direttiva. 4.   Nella prima relazione, elaborata entro il 12 dicembre 2014, la Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva, incluse le disposizioni in materia di efficienza energetica, e, ove opportuno, presenta una proposta di revisione. La relazione valuta anche i programmi, gli obiettivi e gli indicatori esistenti negli Stati membri in materia di prevenzione dei rifiuti ed esamina l’opportunità di programmi a livello comunitario, inclusi regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti, obiettivi, indicatori e misure correlati al riciclaggio, nonché operazioni di recupero di energia e materiali, che possano contribuire a raggiungere in modo più efficace gli obiettivi di cui agli .
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