Art. 33

Informazioni da comunicare alla Commissione

In vigore dal 19 nov 2008
Informazioni da comunicare alla Commissione 1.   Gli Stati membri informano la Commissione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui agli che sono stati adottati e delle eventuali revisioni sostanziali ad essi apportate. 2.   Il formato per la notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali di tali piani e programmi è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
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