Art. 33 · Informazioni da comunicare alla Commissione

Art. 33

Informazioni da comunicare alla Commissione

In vigore dal 19 nov 2008
Informazioni da comunicare alla Commissione 1.   Gli Stati membri informano la Commissione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui agli che sono stati adottati e delle eventuali revisioni sostanziali ad essi apportate. 2.   Il formato per la notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali di tali piani e programmi è adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
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