Art. 11
Difficoltà passeggere di approvvigionamento
In vigore dal 29 set 2008
Difficoltà passeggere di approvvigionamento
In caso di difficoltà passeggere di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto che rispondono ai requisiti della presente direttiva dovute a catastrofi naturali o a circostanze eccezionali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, misure intese a sottoporre la commercializzazione di tali prodotti a requisiti meno rigorosi.
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