Art. 11 · Difficoltà passeggere di approvvigionamento

Art. 11

Difficoltà passeggere di approvvigionamento

In vigore dal 29 set 2008
Difficoltà passeggere di approvvigionamento In caso di difficoltà passeggere di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto che rispondono ai requisiti della presente direttiva dovute a catastrofi naturali o a circostanze eccezionali, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, misure intese a sottoporre la commercializzazione di tali prodotti a requisiti meno rigorosi.
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