Art. 3

In vigore dal 18 lug 2008
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 2 gennaio 2009. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 gennaio 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel campo coperto dalla presente direttiva.
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