Art. 1
In vigore dal 18 lug 2008
La direttiva 2005/55/CE è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a)
“veicolo”, qualsiasi autoveicolo rispondente alla definizione dell’ della direttiva 70/156/CEE con massa di riferimento superiore a 2 610 kg;
b)
“motore”, la fonte di propulsione motrice di un veicolo per la quale può essere rilasciata un’omologazione quale entità tecnica ai sensi dell' della direttiva 70/156/CEE;
c)
“veicolo ecologico migliorato (EEV)”, un veicolo azionato da un motore che soddisfa i valori limite facoltativi di emissione indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell’allegato I.»;
2)
gli allegati I, II, III e VI della direttiva 2005/55/CE sono modificati in conformità dell’allegato I della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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