Art. 8
Regione di origine
In vigore dal 20 giu 2008
Regione di origine
1. Quando uno Stato membro accetta una varietà da conservare, esso determina la regione (o le regioni) in cui si coltiva per tradizione tale varietà e alle cui condizioni essa sia naturalmente adattata (di seguito: «regione di origine»). Esso tiene conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.
Se la regione d'origine è situata in più Stati membri, essa è determinata di comune accordo dagli Stati interessati.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri che procedono all'identificazione della regione di origine notificano alla Commissione la regione identificata.
Storico versioni
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