Art. 10
Certificazione
In vigore dal 20 giu 2008
Certificazione
1. In deroga agli obblighi di certificazione di cui all', paragrafo 1 della direttiva 66/401/CEE, all', paragrafo 1 della direttiva 66/402/CEE, all', paragrafo 1 della direttiva 2002/54/CE, all', paragrafo 1 della direttiva 2002/56/CE e all', paragrafo 1 della direttiva 2002/57/CE, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che le sementi di una varietà da conservare possano venir commercializzate se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo ben definite modalità nell'ambito della selezione volta a conservare la varietà.
3. Le sementi, salvo quelle di Oryza sativa, soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle sementi certificate stabilite dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.
Le sementi di Oryza sativa soddisfano le prescrizioni in tema di certificazione delle «sementi certificate di seconda riproduzione» stabilite dalla direttiva 66/402/CEE, ad esclusione di quelle riguardanti la purezza varietale minima e di quelle riguardanti l'esame ufficiale o l'esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale.
Le sementi presentano un grado sufficiente di purezza varietale.
4. Per quanto riguarda i tuberi di patata da semina gli Stati membri possono disporre che non si applichi l' della direttiva 2002/56/CE relativo al calibro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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