Art. 16
Controllo delle colture di sementi
In vigore dal 20 giu 2008
Controllo delle colture di sementi
Gli Stati membri provvedono, per mezzo di controlli ufficiali, a che le colture di sementi di una varietà da conservare soddisfino le disposizioni della presente direttiva, prestando particolare attenzione alla varietà, ai siti di produzione delle sementi e alle quantità.
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