Art. 15
Applicazione di restrizioni quantitative
In vigore dal 20 giu 2008
Applicazione di restrizioni quantitative
1. Gli Stati membri provvedono a che i produttori comunichino loro, prima che inizi la stagione di produzione, la superficie e l'ubicazione della zona di produzione delle sementi.
2. Se, in base alle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 1, sussiste la possibilità che siano superate le quantità fissate all', gli Stati membri assegnano a ciascun produttore una quota che egli può commercializzare durante la stagione di produzione di cui trattasi.
Storico versioni
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