Art. 12
Analisi delle sementi
In vigore dal 20 giu 2008
Analisi delle sementi
1. Gli Stati membri vigilano a che siano realizzate analisi per appurare che le sementi di varietà da conservare soddisfino le prescrizioni in tema di certificazione di cui all', paragrafo 3.
Tali analisi vanno realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente ad ogni metodo appropriato
2. Ai fini delle analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri garantiscono che i campioni siano prelevati da lotti omogenei. Essi garantiscono l'applicazione delle norme relative al peso del lotto e al peso del campione di cui all', paragrafo 2 della direttiva 66/401/CEE e all', paragrafo 2 della direttiva 66/402/CEE, nonché all', paragrafo 2 della direttiva 2002/54/CE e all', paragrafo 2 della direttiva 2002/57/CE.
Storico versioni
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