Art. 24
Adeguamenti tecnici
In vigore dal 17 giu 2008
Adeguamenti tecnici
1. Gli allegati III, IV e V possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all’, paragrafo 3, tenendo conto dei termini per il riesame e l’aggiornamento delle strategie per l’ambiente marino stabiliti all’, paragrafo 2.
2. Secondo la procedura di regolamentazione prevista all’, paragrafo 2,
a)
possono essere adottate norme metodologiche per l’applicazione degli allegati I, III, IV e V;
b)
possono essere adottati formati tecnici ai fini della trasmissione e dell’elaborazione dei dati, compresi dati statistici e cartografici.
Storico versioni
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