Art. 22
Finanziamento comunitario
In vigore dal 17 giu 2008
Finanziamento comunitario
1. Dato il carattere prioritario che riveste l’instaurazione delle strategie per l’ambiente marino, l’attuazione della presente direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti in base alle modalità e alle condizioni applicabili.
2. I programmi elaborati dagli Stati membri sono cofinanziati dall’Unione europea in conformità degli strumenti finanziari esistenti.
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