Art. 22

Finanziamento comunitario

In vigore dal 17 giu 2008
Finanziamento comunitario 1.   Dato il carattere prioritario che riveste l’instaurazione delle strategie per l’ambiente marino, l’attuazione della presente direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti in base alle modalità e alle condizioni applicabili. 2.   I programmi elaborati dagli Stati membri sono cofinanziati dall’Unione europea in conformità degli strumenti finanziari esistenti.
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