Art. 21
Superamenti dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade
In vigore dal 21 mag 2008
Superamenti dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade
1. Gli Stati membri possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite per il PM10 sono superati nell’aria ambiente a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco di tali zone o agglomerati, insieme alle informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di PM10.
3. Nell’informare la Commissione a norma dell’, gli Stati membri forniscono la documentazione necessaria per dimostrare che ogni superamento è dovuto alla risospensione di particolato e che sono stati adottati provvedimenti ragionevoli per diminuire le concentrazioni.
4. Fatto salvo l’, per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono tenuti a predisporre il piano per la qualità dell’aria di cui all’ solo se il superamento dei valori del PM10 è dovuto a cause diverse dalla sabbiatura o salatura invernali delle strade.
5. La Commissione pubblica orientamenti per la determinazione dei contributi provenienti dalla risospensione di particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade entro l'11 giugno 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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