Art. 19
Misure in caso di superamento delle soglie di informazione o di allarme
In vigore dal 21 mag 2008
Misure in caso di superamento delle soglie di informazione o di allarme
Se la soglia di informazione di cui all’allegato XII o una qualsiasi delle soglie di allarme specificate nello stesso allegato sono superate, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per informare il pubblico a mezzo radio, televisione, stampa o via Internet.
Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, in via provvisoria, informazioni sui livelli registrati e sulla durata del superamento della soglia di allarme o della soglia di informazione.
Storico versioni
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