Art. 30

Misure transitorie

In vigore dal 23 apr 2008
Misure transitorie 1.   La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. 2.   Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché gli , paragrafo 1, seconda frase, e 18, paragrafo 2, siano applicati anche ai contratti di credito a durata indeterminata in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.
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