Art. 11
Informazioni sul tasso debitore
In vigore dal 23 apr 2008
Informazioni sul tasso debitore
1. Se del caso il consumatore è informato della modifica del tasso debitore, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima dell'entrata in vigore della modifica. L'informazione comprende l'importo dei pagamenti dall'entrata in vigore del nuovo tasso debitore e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, la relativa informazione.
2. Le parti possono tuttavia convenire nel contratto di credito che l'informazione di cui al paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia dovuta ad una modifica di un tasso di riferimento, il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore.
Storico versioni
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