Art. 27

Attuazione

In vigore dal 23 apr 2008
Attuazione 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 12 maggio 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 12 maggio 2010. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   La Commissione procede ogni cinque anni, e per la prima volta il 12 maggio 2013, ad un esame delle soglie previste dalla presente direttiva e dai suoi allegati e delle percentuali usate per calcolare l'indennizzo in caso di rimborso anticipato, al fine di valutarne l'adeguatezza a fronte delle tendenze economiche nella Comunità e della situazione del mercato interessato. La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all', paragrafo 5, all', paragrafo 6, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, lettera c), all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, lettera g), all', paragrafo 2, e all', paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori. I risultati, eventualmente accompagnati da una proposta di conseguente modifica delle soglie e delle percentuali, nonché delle opzioni normative sopramenzionate sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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