Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 23 apr 2008
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai contratti di credito. 2.   La presente direttiva non si applica ai: a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili; b) contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato; c) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR o superiore a 75 000 EUR; d) contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti; tale obbligo si ritiene sussistente se è così deciso unilateralmente dal creditore; e) contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese; f) contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile; g) contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere; h) contratti di credito conclusi con imprese di investimento quali definite dall', paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (9) o con enti creditizi quali definiti dall' della direttiva 2006/48/CE allo scopo di consentire ad un investitore di effettuare una transazione concernente uno o più strumenti tra quelli elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE, qualora tale impresa d'investimento o ente creditizio partecipi alla transazione; i) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità prevista dalla legge; j) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente; k) contratti di credito per la conclusione dei quali il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia, purché la responsabilità del consumatore sia limitata esclusivamente al bene dato in pegno; l) contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato. 3.   Ai contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi su richiesta o entro tre mesi si applicano soltanto gli articoli da 1 a 3, l', paragrafo 1, l', paragrafo 2, lettere da a) a c), l', paragrafo 4, gli articoli da 6 a 9, l', paragrafo 1, l', paragrafo 4, l', paragrafo 5, l', l', l' e gli articoli da 19 a 32. 4.   Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli da 1 a 3, 18, 20 e da 22 a 32. 5.   Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli da 1 a 4, gli , l', paragrafo 1, l', paragrafo 2, lettere da a) ad h) e l), l', paragrafo 4, e gli e da 16 a 32 si applichino ai contratti di credito stipulati da un'organizzazione che: a) è istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri; b) non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri; c) persegue una finalità sociale in virtù della legislazione nazionale; d) riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce loro fonti di credito; e) fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello prevalente sul mercato o soggetto ad un limite massimo fissato dalla legislazione nazionale, e alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i contratti di credito stipulati da siffatta organizzazione qualora il valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi dall'organizzazione sia trascurabile rispetto al valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti nello Stato membro in cui l'organizzazione è stabilita e il valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi dall'insieme di siffatte organizzazioni nello Stato membro sia inferiore all'1 % del valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi in detto Stato membro. Gli Stati membri riesaminano ogni anno se sussistono le condizioni di applicazione di tale esenzione e adottano le misure del caso per revocare l'esenzione qualora ritengano che le condizioni non siano più soddisfatte. 6.   Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli da 1 a 4, gli , l', paragrafo 1, l', paragrafo 2, lettere da a) a i), l) e r), l', paragrafo 4, l', l', l' e gli articoli da 18 a 32 si applichino ai contratti di credito che prevedono che il creditore e il consumatore stabiliscano di comune accordo le modalità del pagamento dilazionato o del rimborso, in caso di inadempimento del consumatore già in relazione al contratto di credito iniziale, nel caso in cui: a) tali accordi offrano maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziali relativi al suddetto inadempimento; e b) il consumatore non sia in tal modo sottoposto a condizioni meno favorevoli di quelle del contratto di credito iniziale. Tuttavia, se il contratto di credito rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 3, si applicano soltanto le disposizioni di tale paragrafo.
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