Art. 21

Obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori

In vigore dal 23 apr 2008
Obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori Gli Stati membri provvedono affinché: a) un intermediario del credito indichi, sia nella pubblicità che nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei suoi poteri, in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di mediatore indipendente; b) il consumatore sia informato del compenso da versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi e che tale compenso sia oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito; c) l'intermediario del credito comunichi al creditore il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del tasso annuo effettivo globale.
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