Art. 21 · Obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori

Art. 21

Obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori

In vigore dal 23 apr 2008
Obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori Gli Stati membri provvedono affinché: a) un intermediario del credito indichi, sia nella pubblicità che nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei suoi poteri, in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di mediatore indipendente; b) il consumatore sia informato del compenso da versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi e che tale compenso sia oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito; c) l'intermediario del credito comunichi al creditore il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del tasso annuo effettivo globale.
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