Art. 14
Obblighi delle imprese
In vigore dal 4 apr 2008
Obblighi delle imprese
Gli Stati membri garantiscono l'adempimento dei seguenti obblighi da parte delle imprese del settore degli esplosivi:
a)
tenuta di un registro relativo a tutte le identificazioni degli esplosivi, contenente tutte le informazioni pertinenti, tra cui il tipo di esplosivo, la società o la persona fisica cui esso è stato affidato in custodia;
b)
registrazione dell'ubicazione di ogni esplosivo per tutto il tempo in cui esso resta in loro possesso o custodia fino al trasferimento a un'altra impresa o al suo impiego;
c)
verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati;
d)
conservazione dei dati raccolti, tra cui quelli di identificazione univoca, per il periodo previsto dall', paragrafo 3;
e)
protezione dei dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi;
f)
comunicazione alle autorità competenti che ne facciano richiesta delle informazioni relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura;
g)
fornitura alle autorità dello Stato membro competente del nome e del recapito di una persona che possa, al di fuori del normale orario di lavoro, comunicare le informazioni di cui alla lettera f).
Ai fini della lettera d), relativamente a esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data di cui all', paragrafo 1, secondo comma, l'impresa conserva i registri conformemente alle norme nazionali vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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