Art. 14 · Obblighi delle imprese

Art. 14

Obblighi delle imprese

In vigore dal 4 apr 2008
Obblighi delle imprese Gli Stati membri garantiscono l'adempimento dei seguenti obblighi da parte delle imprese del settore degli esplosivi: a) tenuta di un registro relativo a tutte le identificazioni degli esplosivi, contenente tutte le informazioni pertinenti, tra cui il tipo di esplosivo, la società o la persona fisica cui esso è stato affidato in custodia; b) registrazione dell'ubicazione di ogni esplosivo per tutto il tempo in cui esso resta in loro possesso o custodia fino al trasferimento a un'altra impresa o al suo impiego; c) verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati; d) conservazione dei dati raccolti, tra cui quelli di identificazione univoca, per il periodo previsto dall', paragrafo 3; e) protezione dei dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi; f) comunicazione alle autorità competenti che ne facciano richiesta delle informazioni relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura; g) fornitura alle autorità dello Stato membro competente del nome e del recapito di una persona che possa, al di fuori del normale orario di lavoro, comunicare le informazioni di cui alla lettera f). Ai fini della lettera d), relativamente a esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data di cui all', paragrafo 1, secondo comma, l'impresa conserva i registri conformemente alle norme nazionali vigenti.
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