Art. 1
Modifiche della direttiva 2005/32/CE
In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche della direttiva 2005/32/CE
La direttiva 2005/32/CE è modificata come segue:
1)
nell’articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Linee guida che coprano le specificità delle PMI attive nel settore produttivo interessato possono accompagnare una misura di attuazione. Se necessario, e conformemente al paragrafo 1, può essere prodotto ulteriore materiale specializzato da parte della Commissione per facilitare l’attuazione della presente direttiva da parte delle PMI.»;
2)
l’articolo 15 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora un prodotto che consuma energia risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2, esso è coperto da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione a norma del paragrafo 3, lettera b). Tali misure di esecuzione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;
b)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Se del caso, una misura di esecuzione che stabilisca requisiti per la progettazione ecocompatibile comprende disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;
3)
l’articolo 16, paragrafo 2, è modificato come segue:
a)
nella formulazione introduttiva le parole «secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2» sono soppresse;
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;
4)
l’articolo 19, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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