Art. 1 · Modifiche della direttiva 2005/32/CE

Art. 1

Modifiche della direttiva 2005/32/CE

In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche della direttiva 2005/32/CE La direttiva 2005/32/CE è modificata come segue: 1) nell’articolo 13 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Linee guida che coprano le specificità delle PMI attive nel settore produttivo interessato possono accompagnare una misura di attuazione. Se necessario, e conformemente al paragrafo 1, può essere prodotto ulteriore materiale specializzato da parte della Commissione per facilitare l’attuazione della presente direttiva da parte delle PMI.»; 2) l’articolo 15 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora un prodotto che consuma energia risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2, esso è coperto da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione a norma del paragrafo 3, lettera b). Tali misure di esecuzione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»; b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Se del caso, una misura di esecuzione che stabilisca requisiti per la progettazione ecocompatibile comprende disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»; 3) l’articolo 16, paragrafo 2, è modificato come segue: a) nella formulazione introduttiva le parole «secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2» sono soppresse; b) è aggiunto il comma seguente: «Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»; 4) l’articolo 19, paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»
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