Art. 1
Modifiche
In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche
La direttiva 91/675/CEE è modificata come segue:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE (*1), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
(*1)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;"
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 2 bis
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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