Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 11 mar 2008
Modifiche La direttiva 91/675/CEE è modificata come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE (*1), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. (*1)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;" 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»
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