Art. 4

In vigore dal 12 feb 2008
A decorrere dal 1o gennaio 2013, l’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente: «2.   Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha il domicilio o la residenza abituale. Tuttavia, il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio di un’imbarcazione da diporto a una persona che non è soggetto passivo, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, è il luogo in cui l’imbarcazione da diporto è effettivamente messa a disposizione del destinatario, qualora tale servizio sia effettivamente reso dal prestatore a partire dalla sede della sua attività economica o di una stabile organizzazione situata in detto luogo. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per «noleggio a breve termine» si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.»
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Art. 4 Direttiva (UE) 2008/8 — Testo vigente | Portale Normativo