Art. 1
In vigore dal 12 feb 2008
A decorrere dal 1o gennaio 2009 la direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1)
all’articolo 56, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si applicano fino al 31 dicembre 2009.»;
2)
all’articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2009.»;
3)
all’articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri applicano l’articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.»;
4)
l’articolo 357 è sostituito dal seguente:
«Articolo 357
Le disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2014.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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