Art. 23
Ricorso in sede giurisdizionale
In vigore dal 13 nov 2007
Ricorso in sede giurisdizionale
1. Gli Stati membri assicurano che, contro le decisioni prese dalle autorità competenti nei riguardi di un istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale.
2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di silenzio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:64:oj#art-23