Art. 22
Segreto d’ufficio
In vigore dal 13 nov 2007
Segreto d’ufficio
1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, nonché agli esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.
2. Nello scambio di informazioni di cui all’, il segreto d’ufficio si applica in maniera rigorosa per garantire la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese.
3. Gli Stati membri possono applicare il presente articolo tenendo conto, mutatis mutandis, degli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:64:oj#art-22