Art. 22

Segreto d’ufficio

In vigore dal 13 nov 2007
Segreto d’ufficio 1.   Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti, nonché agli esperti incaricati dalle autorità competenti, l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale. 2.   Nello scambio di informazioni di cui all’, il segreto d’ufficio si applica in maniera rigorosa per garantire la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese. 3.   Gli Stati membri possono applicare il presente articolo tenendo conto, mutatis mutandis, degli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE.
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