Art. 2
In vigore dal 13 nov 2007
La direttiva 78/855/CEE è modificata come segue:
1)
all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. Non occorrono né l’esame del progetto di fusione né la relazione di un esperto qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.»;
2)
all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
se applicabile, le relazioni di cui all’articolo 10.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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