Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 nov 2007
La direttiva 78/855/CEE è modificata come segue: 1) all’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo: «4.   Non occorrono né l’esame del progetto di fusione né la relazione di un esperto qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.»; 2) all’articolo 11, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) se applicabile, le relazioni di cui all’articolo 10.»
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