Art. 21

Provvedimenti da adottare

In vigore dal 5 set 2007
Provvedimenti da adottare 1.   Se ritiene che vi siano validi motivi per concedere una deroga a norma dell’, la Commissione adotta immediatamente i provvedimenti necessari per adattare all’evoluzione tecnologica le direttive particolari o i regolamenti interessati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali delle direttive particolari o dei regolamenti figuranti nell’allegato IV, parte I, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. Se la deroga di cui all’ è relativa a un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificare il pertinente regolamento UNECE secondo la procedura contemplata dall’accordo del 1958 riveduto. 2.   Non appena modificati i pertinenti atti normativi, ogni restrizione connessa alla deroga è immediatamente soppressa. Se non sono stati presi i provvedimenti necessari per adattare gli atti normativi, la validità di una deroga può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione, con un’altra decisione adottata secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
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Provvedimenti da adottare (Art. 21 Direttiva (UE) 2007/46) — Testo vigente | Portale Normativo