Art. 23

Omologazione nazionale di piccole serie

In vigore dal 5 set 2007
Omologazione nazionale di piccole serie 1.   Nel caso di veicoli prodotti entro i limiti quantitativi specificati nell’allegato XII, parte A, sezione 2, gli Stati membri possono esentare dall’osservanza di una o più disposizioni di uno o più atti normativi elencati nell’allegato IV o nell’allegato XI, a condizione di imporre pertinenti prescrizioni alternative. Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell’allegato IV o dell’allegato XI secondo il caso. 2.   Per i veicoli di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare dall’osservanza di una o più disposizioni della presente direttiva. 3.   Si deroga alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 solo se uno Stato membro ha fondati motivi per farlo. 4.   Ai fini dell’omologazione di veicoli a norma del presente articolo, gli Stati membri accettano sistemi, componenti o entità tecniche omologati in conformità degli atti normativi elencati nell’allegato IV. 5.   La scheda di omologazione specifica la natura delle esenzioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2. La scheda di omologazione, il cui modello figura nell’allegato VI, non reca l’intestazione «scheda di omologazione CE di veicolo». Tuttavia, le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell’allegato VII. 6.   La validità dell’omologazione è limitata al territorio dello Stato membro che l’ha rilasciata. Tuttavia, su richiesta del costruttore, l’autorità di omologazione spedisce, con invio raccomandato o per posta elettronica, una copia della scheda di omologazione con i relativi annessi alle autorità omologhe degli Stati membri designati dal costruttore. Entro 60 giorni dalla ricezione, lo Stato membro decide se accettare l’omologazione e comunica formalmente tale decisione all’autorità di omologazione di cui al primo comma. Uno Stato membro può rifiutare l’omologazione solo se ha fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie. 7.   Su domanda di un richiedente che desideri vendere, immatricolare o mettere in circolazione un veicolo in un altro Stato membro, lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione gli fornisce copia della scheda di omologazione, compreso il fascicolo di omologazione. Uno Stato membro autorizza la vendita, l’immatricolazione o la messa in circolazione di tale veicolo a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.
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Omologazione nazionale di piccole serie (Art. 23 Direttiva (UE) 2007/46) — Testo vigente | Portale Normativo