Art. 9

Diritto di porre domande

In vigore dal 11 lug 2007
Diritto di porre domande 1.   Ogni azionista ha il diritto di porre domande connesse con i punti all’ordine del giorno dell’assemblea. La società risponde alle domande poste dagli azionisti. 2.   Il diritto di porre domande e l’obbligo di rispondere sono soggetti alle misure che gli Stati membri possono adottare, o consentire alle società di adottare, per garantire l’identificazione degli azionisti, il corretto svolgimento dell’assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli interessi delle società. Gli Stati membri possono consentire alle società di fornire una risposta unitaria alle domande dello stesso contenuto. Gli Stati membri possono prevedere che si consideri fornita una risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito Internet della società in un formato «domanda e risposta».
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Diritto di porre domande (Art. 9 Direttiva (UE) 2007/36) — Testo vigente | Portale Normativo