Art. 8

Partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici

In vigore dal 11 lug 2007
Partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici 1.   Gli Stati membri consentono alle società di offrire ai loro azionisti qualsiasi forma di partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici, in particolare in una o più delle seguenti forme: a) trasmissione in tempo reale dell’assemblea; b) comunicazione a due vie, in tempo reale, che consenta agli azionisti di intervenire in assemblea da un’altra località; c) un meccanismo per esercitare il diritto di voto, prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa. 2.   Il ricorso a mezzi elettronici per consentire agli azionisti di partecipare all’assemblea può essere soggetto solo ai requisiti e ai vincoli necessari per assicurare l’identificazione degli azionisti e la sicurezza delle comunicazioni elettroniche e solo nella misura in cui detti requisiti e vincoli siano proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi. La presente disposizione non pregiudica le norme giuridiche che gli Stati membri hanno adottato o possono adottare riguardo al processo decisionale della società ai fini dell’introduzione o dell’attuazione di qualsiasi forma di partecipazione con mezzi elettronici.
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