Art. 5

Informazioni prima dell’assemblea

In vigore dal 11 lug 2007
Informazioni prima dell’assemblea 1.   Fatti salvi l’, paragrafo 4, e l’, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (9), gli Stati membri assicurano che la società emetta la convocazione dell’assemblea secondo una delle modalità indicate nel paragrafo 2 del presente articolo, non oltre il ventunesimo giorno precedente la data dell’assemblea. Gli Stati membri possono prevedere che, qualora la società offra agli azionisti la possibilità di votare con mezzi elettronici accessibili a tutti gli azionisti, l’assemblea degli azionisti possa decidere di emettere la convocazione dell’assemblea purché non si tratti di quella annuale secondo una delle modalità specificate al paragrafo 2 del presente articolo non oltre il quattordicesimo giorno precedente la data dell’assemblea. Tale decisione va presa da una maggioranza di almeno due terzi dei voti conferiti dalle azioni o dal capitale sottoscritto rappresentati in assemblea e per una durata non superiore alla successiva assemblea annuale. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i termini minimi di cui al primo e secondo comma alla seconda convocazione o alle convocazioni successive dell’assemblea, emesse per mancato raggiungimento del quorum necessario per l’assemblea indetta in prima convocazione, a condizione che siano state rispettate le disposizioni del presente articolo per la prima convocazione e non siano stati aggiunti nuovi punti all’ordine del giorno e intercorrano almeno dieci giorni tra la convocazione finale e la data dell’assemblea. 2.   Fatti salvi gli ulteriori requisiti in materia di notifica o pubblicazione stabiliti dallo Stato membro competente quale definito all’, paragrafo 2, la società è tenuta a emettere la convocazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo tale da assicurare un accesso rapido e su base non discriminatoria alla medesima. Lo Stato membro impone alla società di utilizzare mezzi di comunicazione che possono ragionevolmente garantire un’effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta la Comunità. Lo Stato membro non può imporre l’obbligo di utilizzare solo i mezzi di comunicazione i cui operatori sono stabiliti sul suo territorio. Lo Stato membro non è tenuto ad applicare il primo comma alle società in grado di desumere nomi e indirizzi dei propri azionisti da un registro aggiornato degli azionisti, a condizione che le società in questione abbiano l’obbligo di inviare l’avviso di convocazione a ciascun azionista registrato. In entrambi i casi la società non può addebitare costi specifici per l’emissione della convocazione secondo le modalità prescritte. 3.   La convocazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo: a) indicare con precisione dove e quando si svolgerà l’assemblea e l’ordine del giorno proposto per la stessa; b) contenere una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, comprese le informazioni riguardanti: i) i diritti di cui godono gli azionisti ai sensi dell’, nella misura in cui possono essere esercitati dopo l’emissione della convocazione, e ai sensi dell’ e i termini entro cui tali diritti possono essere esercitati; la convocazione può limitarsi ad indicare solo i termini entro cui tali diritti possono essere esercitati, a condizione che contenga un riferimento a informazioni più dettagliate su tali diritti, disponibili sul sito Internet della società; ii) la procedura per l’esercizio del voto per delega, in particolare i formulari da utilizzare per il voto per delega e le modalità che la società è disposta ad accettare per le notifiche elettroniche delle designazioni dei rappresentanti; e iii) se applicabile, le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici; c) se applicabile, indicare la data di registrazione quale definita nell’, paragrafo 2, e chiarire che solo coloro che risultano azionisti a tale data avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea; d) indicare dove è possibile reperire il testo completo e integrale delle proposte di delibera e dei documenti di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), e le modalità per ottenerli; e) indicare l’indirizzo del sito Internet sul quale saranno disponibili le informazioni di cui al paragrafo 4. 4.   Gli Stati membri assicurano che per un periodo ininterrotto di almeno ventuno giorni precedenti la data dell’assemblea e comprendente quest’ultima, la società renda disponibile agli azionisti sul suo sito Internet almeno le informazioni seguenti: a) la convocazione di cui al paragrafo 1; b) il numero complessivo delle azioni e dei diritti di voto alla data della convocazione (compreso quello per ciascuna classe di azioni, nel caso in cui il capitale della società sia ripartito in due o più classi di azioni); c) i documenti che saranno sottoposti all’assemblea; d) una proposta di delibera o, qualora non sia proposta l’adozione di alcuna delibera, un commento dell’organo competente della società, designato conformemente alla legge applicabile, su ciascun punto dell’ordine del giorno proposto all’assemblea; inoltre, le proposte di delibera presentate dagli azionisti sono rese disponibili sul sito Internet non appena possibile dopo la loro ricezione da parte della società; e) se applicabile, i formulari da utilizzare per il voto per delega e per corrispondenza, salvo che tali formulari siano inviati direttamente a ciascun azionista. Qualora i formulari di cui alla lettera e) non possano essere resi disponibili su Internet per motivi tecnici, la società indica sul suo sito Internet le modalità per ottenerli in forma cartacea. In tal caso la società è tenuta a trasmettere i formulari per corrispondenza e gratuitamente a ciascun azionista che ne faccia richiesta. Se, ai sensi dell’, paragrafo 4, o dell’, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE o in virtù del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, la convocazione dell’assemblea è emessa oltre il ventunesimo giorno precedente l’assemblea, il periodo di cui al presente paragrafo è ridotto di conseguenza.
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