Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 lug 2007
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) «mercato regolamentato»: un mercato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8); b) «azionista»: la persona fisica o giuridica riconosciuta come azionista dalla legge applicabile; c) «delega»: il potere conferito ad una persona fisica o giuridica da un azionista di esercitare in assemblea alcuni o tutti i diritti di tale azionista in nome di questo.
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Definizioni (Art. 2 Direttiva (UE) 2007/36) — Testo vigente | Portale Normativo