Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 lug 2007
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a)
«mercato regolamentato»: un mercato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8);
b)
«azionista»: la persona fisica o giuridica riconosciuta come azionista dalla legge applicabile;
c)
«delega»: il potere conferito ad una persona fisica o giuridica da un azionista di esercitare in assemblea alcuni o tutti i diritti di tale azionista in nome di questo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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