Art. 4
In vigore dal 29 giu 2007
1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’ sono prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nella prima parte dell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.
2. Il rivestimento applicato alle pellicole di cellulosa rigenerata di cui al paragrafo 1 è prodotto utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate negli allegati da II a VI della direttiva 2002/72/CE, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.
3. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, i materiali e gli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’ devono essere conformi agli della direttiva 2002/72/CE.
Storico versioni
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