Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 giu 2007
1.   Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’ sono prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nella prima parte dell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite. 2.   Il rivestimento applicato alle pellicole di cellulosa rigenerata di cui al paragrafo 1 è prodotto utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate negli allegati da II a VI della direttiva 2002/72/CE, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite. 3.   Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, i materiali e gli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’ devono essere conformi agli della direttiva 2002/72/CE.
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