Art. 4
Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli
In vigore dal 28 giu 2007
Formazione e orientamento per il personale che si occupa dei polli
1. Gli Stati membri provvedono affinché i detentori che sono persone fisiche ricevano una formazione sufficiente allo svolgimento delle loro mansioni e siano disponibili corsi di formazione adeguati.
2. I corsi di formazione di cui al paragrafo 1 sono incentrati sugli aspetti relativi al benessere e riguardano in particolare le questioni elencate nell’allegato IV.
3. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema per il controllo e l’approvazione dei corsi di formazione. Il detentore dei polli deve essere titolare di un certificato riconosciuto dall’autorità competente dello Stato membro interessato, attestante il completamento dei corsi di formazione o l’acquisizione di un’esperienza equivalente alla formazione stessa.
4. Gli Stati membri possono riconoscere l’esperienza acquisita anteriormente al 30 giugno 2010 come equivalente alla partecipazione ai corsi di formazione ed emettono certificati per attestare tale equivalenza.
5. Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applichino anche ai proprietari.
6. I proprietari o i detentori forniscono istruzioni e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali, comprese quelle relative ai metodi di abbattimento praticati nelle aziende, alle persone da loro assunte per occuparsi dei polli, catturarli o caricarli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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