Art. 3

Norme per l’allevamento dei polli

In vigore dal 28 giu 2007
Norme per l’allevamento dei polli 1.   Gli Stati membri garantiscono che: a) tutti i pollai rispettino le norme di cui all’allegato I; b) le ispezioni previste, il monitoraggio e i controlli successivi, compresi quelli di cui all’allegato III, siano effettuati dall’autorità competente o dal veterinario ufficiale. 2.   Gli Stati membri garantiscono che la densità massima di allevamento in un’azienda o in un pollaio di un’azienda non superi in alcun momento 33 kg/m2. 3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire una maggiore densità massima purché il proprietario o il detentore rispetti le norme di cui all’allegato II oltre a quelle di cui all’allegato I. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia concessa una deroga ai sensi del paragrafo 3, la densità massima di allevamento in un’azienda o in un pollaio di un’azienda non superi in alcun momento 39 kg/m2. 5.   Quando i criteri di cui all’allegato V sono soddisfatti, gli Stati membri possono autorizzare un aumento della densità massima di allevamento di cui al paragrafo 4 di 3 kg/m2 al massimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:43:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo