Art. 3
Norme per l’allevamento dei polli
In vigore dal 28 giu 2007
Norme per l’allevamento dei polli
1. Gli Stati membri garantiscono che:
a)
tutti i pollai rispettino le norme di cui all’allegato I;
b)
le ispezioni previste, il monitoraggio e i controlli successivi, compresi quelli di cui all’allegato III, siano effettuati dall’autorità competente o dal veterinario ufficiale.
2. Gli Stati membri garantiscono che la densità massima di allevamento in un’azienda o in un pollaio di un’azienda non superi in alcun momento 33 kg/m2.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire una maggiore densità massima purché il proprietario o il detentore rispetti le norme di cui all’allegato II oltre a quelle di cui all’allegato I.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia concessa una deroga ai sensi del paragrafo 3, la densità massima di allevamento in un’azienda o in un pollaio di un’azienda non superi in alcun momento 39 kg/m2.
5. Quando i criteri di cui all’allegato V sono soddisfatti, gli Stati membri possono autorizzare un aumento della densità massima di allevamento di cui al paragrafo 4 di 3 kg/m2 al massimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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